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La costituzione è il faro dei giudici, di tutti i giudici

palazzo della Signoria - Firenze

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Questo articolo vuole essere un’informativa successiva al provvedimento del giudice civile dott. Susanna Zanda, del Tribunale di Firenze, decreto inaudita altera parte 7 luglio 2022.

In quel caso si trattava di una persona (psicologo) che era stata sospesa dalla professione dal proprio Ordine per non essersi inoculato il siero anti sars-cov 2 ai sensi del d.l. n. 44/2021. Il Giudice civile aveva accolto il ricorso in via cautelare ed urgente senza contraddittorio, richiamando gli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 36 della Costituzione che garantiscono il diritto al lavoro e alla retribuzione e vietanotrattamenti sanitari sperimentali ed in contrasto con la dignità umana. Lo stesso giudice aveva altresì richiamato il regolamento UE 2021/953 come fonte del divieto di discriminazioni dei cittadini europei a causa del proprio stato vaccinale. In particolare il giudice civile aveva evidenziato come non sia possibile parlare di vaccino poiché non impedisce la malattia e come sia quindi illegittimo ed illecito impedire per questo alla persona di svolgere la sua attività lavorativa in assenza di un effettivo rischio. Nel decreto il giudice scrive anche che il trattamento è sperimentale e, come tale, impraticabile contro la volontà della persona medesima.

Orbene, è necessario segnalare che a distanza di un paio di mesi, nello stesso Tribunale, un altro giudice ha emesso un altro provvedimento in cui si leggono considerazioni diametralmente opposte a quelle appena riassunte nonostante i fatti e i documenti siano i medesimi.

Infatti con la sentenza n. 605/2022, del 20 settembre 2022, il giudice del lavoro di Firenze, Carlotta Consani, ha rigettato il ricorso di un lavoratore subordinato privato che aveva impugnato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del proprio datore per mancata esibizione della nota certificazione verde a far data dal 18.10.2022. In via cautelare il giudice, disposta la trattazione scritta dell’istanza, aveva emesso un provvedimento negativo sul presupposto, erroneo, che il lavoratore si fosse rifiutato di fare un tampone.

In un secondo momento, a seguito dell’udienza di comparizione delle parti, tenutasi all’inizio di luglio 2022, e della trattazione del merito, ha rigettato integralmente la domanda che era stata completata con i fatti sopravvenuti al ricorso introduttivo, ovvero altre due sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione, a gennaio e febbraio 2022, sempre in applicazione dei decreti legge emergenziali; da ultimo, per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (D.L. n. 1/2022).

Il ricorrente era stato costretto, pendente il ricorso, ad inocularsi il siero al fine di ottenere la certificazione verde “rafforzata” e poter rientrare al lavoro (stiamo parlando di uno stipendio di circa millequattrocento euro): il ricorrente, come documentato, non poteva permettesi di perdere a tempo indefinito l’unico suo mezzo di sostentamento, cioè lo stipendio.

Nel corso del procedimento, il ricorrente ha prodotto documenti per dettagliare sia il danno economico (buste paga perse, cud, spese personali per vivere) sia l’assoluta inefficacia, al fine di prevenire l’infezione da Sars-Cov2, del vaccino Covid-19 (dati degli ultimi bollettini ISS, rapporti AIFA, cronaca su casi di decessi e contagi). Si è appellato alla Costituzione ed ai diritti in essa sanciti e garantiti ai cittadini, oltre che alle norme sovranazionali ed alle pronunce che riconoscono la necessità di un’entrata economica per vivere.

Il giudice del lavoro, dott. Consani, tuttavia, ha disatteso le richieste del ricorrente, sia per quanto riguarda la richiesta di reintegra al lavoro ed allo stipendio, riconoscendo la legittimità delle sospensioni dal lavoro, pur in assenza di prova del rischio specifico sul posto di lavoro, ed omettendo il richiamo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione; ha disatteso le richieste del lavoratore anche sotto il profilo dei danni alla persona derivanti dall’obbligo alla vaccinazione Covid-19, sotto la pena di perdita del lavoro e quindi del proprio (e unico) reddito.

In particolare, il giudice del lavoro ha ritenuto conforme alla Carta fondamentale, alla luce di alcune pronunce passate della Corte Costituzionale, l’imposizione di un obbligo vaccinale (in senso generico), da escludere solo laddove siano provati danni alla salute che non si esauriscano in conseguenze minime e transitorie

connesse come tali ad ogni trattamento sanitario, ed in base a ciò ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato queste conseguenze dannose: “in merito al documento n. 19 di parte ricorrente, si evidenzia come esso dia esplicitamente atto, con riguardo alle segnalazioni di reazioni osservate dopo la somministrazione del vaccino, che ciò non significa che queste reazioni siano state causate dal vaccino“.

Il documento richiamato dal giudice del lavoro è il rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, nr. 9. In realtà questo documento, citato da molte fonti di informazione, mette nero su bianco l’esistenza di un nesso di causalità tra reazioni avverse gravi, di cui morte di alcune persone e l’inoculazione del vaccino Covid19: si legge, infatti, a pag. 13: “Complessivamente, 16 casi (3,7%) sui 435 valutati sono risultati correlabili (circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate), di cui 14 già descritti nei Rapporti precedenti. Le rimanenti 2 segnalazioni si riferiscono a 2 pazienti di 76 e 80 anni con condizione di fragilità per pluripatologie, deceduti per COVID-19 dopo aver completato il ciclo vaccinale.”

Il ricorrente, inoltre, non contestava, come asserito in sentenza, un generico obbligo vaccinale, poiché lo stesso aveva documentato, in corso di causa, di essersi sottoposto a tutti i vaccini obbligatori previsti dalla legge italiana (ma non a pena di perdita del lavoro e della retribuzione), quali quelli contro il vaiolo, la poliomielite, la difterite, il tifo, il meningococco, il tetano, l’epatite A e B; ma contestava quello specifico e peculiare obbligo relativo ad un siero i cui componenti effettivi ed i cui effetti a medio e lungo termine sono a tutt’oggi sconosciuti (come scritto, peraltro, nei fogli illustrativi, pure allegati).

Oltre a ciò, ed in contrasto con l’altro giudice dello stesso Tribunale, il giudice del lavoro dott. Consani afferma che non si possa parlare di un siero sperimentale, perché comunque è stato immesso in commercio, ossia autorizzato, sia pure con procedura condizionata. Tale procedura, di per sé, dovrebbe garantire la sicurezza di questo vaccino (a prescindere da ogni prova contraria, pare) e, pertanto, conclude la dott. Consani, come ha fatto il Consiglio di Stato, “si deve

decisamente confutare e respingere l’affermazione secondo cui i vaccini contro il sars-cov2 siano sperimentali, in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l’immissione” perché, comunque, i dati acquisiti sono sufficientemente attendibili.

Ora, va detto che, negli ultimi mesi, i fatti che contrastano con le enunciazioni formali si sono accumulati e sono numerosi: è notorio e diffuso da quotidiani locali e nazionali il contagio nei luoghi di lavoro nonostante l’assenza dei lavoratori sospesi e le reazioni avverse gravi su soggetti che, prima, godevano di buona salute, ma questi fatti non sembrano essere rilevanti quando si decide dei diritti fondamentali ed anche inviolabili della persona, eppure l’art. 32 della Costituzione è chiaro: “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”; ciò significa che qualsiasi intervento, anchea tutela di un interesse fondamentale e collettivo, incontra tale limite invalicabile e, quindi, non può mai degenerare in violenza sulle persone sottoposte a trattamento sanitario, né comunque ledere la dignità e i diritti fondamentali dell’individuo.

Per quanto riguarda le norme comunitarie, il giudice del lavoro rileva che “la materia degli obblighi vaccinali non rientra fra quelle di competenza dell’Unione e che l’ambito di operatività del regolamento UE 2021/953 è circoscritto alla libertà di circolazione all’interno dello spazio comunitario e, quindi, parrebbe non riguardare il diritto di lavorare.

La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (nota come Carta di Nizza), citata dal ricorrente, è irrilevante nelle materie non regolate dal diritto dell’Unione, scrive il giudice: ma se l’Unione Europea è competente per i diritti umani, come nel caso dei clandestini, non si comprende per quali ragioni un lavoratore di uno Stato europeo non possa rivendicare gli stessi diritti umani.

Infine, a “parere del giudicante, dunque, da un lato, la vaccinazione anti COVID-19, alla luce del perdurante contesto pandemico, nel quale l’obbligo è stato introdotto, e in considerazione del notorio accrescersi del rischio di sviluppare la malattia in forma grave, tra l’altro, all’aumentare dell’età del soggetto infettato, appare costituire un requisito essenziale per l’attività lavorativa di tale categoria

di personale, introdotto per una finalità legittima, quale la tutela della salute e della sicurezza delle condizioni di lavoro degli stessi lavoratori; dall’altro, tale misura appare ragionevole e proporzionata, in quanto di natura temporanea e non comportante, in caso di inadempimento, una modificazione definitiva del rapporto di lavoro, né conseguenze disciplinari”.

Tutto questo senza citare documenti o prove contrarie rispetto a quanto allegato e documentato dal ricorrente nello specifico, senza, cioè, che il datore abbia fornito la minima prova o indizio di prova della sua “pericolosità”: il ricorrente non ha mai avuto un tampone positivo, a differenza di tutti gli altri colleghi, vaccinati Covid-19 con più di due dosi.

Per completezza, si segnala che il giudice civile, Susanna Zanda, con ordinanza del 31.10.2022 ha confermato il decreto adottato in via di urgenza, sul presupposto che la dignità umana ed il lavoro sono i valori fondanti del nostro paese e di tutta l’Europa.




Articolo a cura di: Manuela Matera, avvocato.

Firenze. 22.11.2022.

allegato: file in formato pdf con il testo del provvedimento (parti oscurate):

https://www.dropbox.com/s/ltq1k00t0fcowhk/Tribunale%20di%20Firenze%20_%20lavoro%20_%20sentenza%20605.2022.pdf?dl=0

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