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Stalin. Ha perso, anche se ha vinto
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I benefici non superano i rischi !

Siringa

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Le delibere emesse dalla Commissione Europea in data 21.12.2020 e successivamente in data 06.01.2021 avevano autorizzato (non approvato) in via condizionata l’immissione sul mercato dei c.d. vaccini a mRna anti covid-19: il Comirnaty/Pfizer e lo Spikevax/Moderna.

Non mi attarderò a specificare, al momento, su quali categorie della popolazione italiana furono imposti gli inoculi, nei mesi successivi a quelle determine, nè sulle età anagrafiche dei cd. vaccinabili, cui venne consigliato od imposto gradualmente e nel tempo il prodotto c.d. vaccino.

Giova, invero, in questa sede, porre l’accento sulle condizioni imposte dalla Commissione Europea, ai fini della immissione in commercio del prodotto c.d. “vaccinale”: le delibere infatti richiamano il Regolamento n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio omonimo, emesso il 31.03.2004 e modificato -guarda caso- a fine anno 2018, con il regolamento UE n. 2019/5.

In particolare, la delibera del 21.12.2021 al punto 3. così recita: “ L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale “Comirnaty” – Vaccino a mRna contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleotidi) dovrebbe pertanto essere rilasciata subordinatamente a determinate condizioni, in conformità all’articolo 14bis del regolamento (CE) n. 726/2004 e al regolamento (CE) n. 507/2006…”.

Rammentiamo, per inciso, che a livello europeo il prodotto è volto a prevenire la malattia e non l’infezione, come erroneamente propugnato dal nostro governo, che con i DD.LL. n- 44/21 e n. 52/21 e ss.mm.ii. ha imposto il farmaco, al fine di evitare la diffusione del virus.

Affinando ulteriormente la disamina della tematica de qua -e per chiarezza del lettore,- l’articolo 14-bis espressamente citato dalla delibera europea si riferisce:

  • in primis, ai “pazienti”, ovvero a tutti coloro che necessitano di cure mediche, per l’appunto e non all’intera platea nazionale, composta dai 60 milioni di italiani;
  • il prodotto, giacché non integralmente sperimentato in ogni sua fase (la norma si riferisce ad una tempistica che precede la presentazione di dati clinici dettagliati), coinvolge esigenze mediche

insoddisfatte di detti pazienti, colpiti anche potenzialmente (cfr. il lemme “prevenire” al punto 1. dell’art. 14-bis) da malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, per le quali: “…2….. non

esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nell’Unione o, … apporterà un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti…”;

3) ed ora veniamo al punto nodale della tematica: la norma sempre al punto 1. disciplina i

presupposti dell’autorizzazione in oggetto: “… a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari…”.

In sostanza, i benefici (e non i “bonifici” elargiti a questo od a quel viro-star da marciapiede mediatico, i cui c.v. evidenziano i conflitti di interesse con le case farmaceutiche) devono superare i rischi connessi e correlati al medicinale non ancora approvato.

Il tenore della norma, invero di discreta lunghezza, è vieppiù chiaro, man mano si procede nella sua disamina. Infatti, il punto 5. specifica gli obblighi del titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, che dovrà necessariamente ed a pena della mancata approvazione del farmaco “completare gli studi in corso o condurre a nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole…”.

Il foglietto illustrativo redatto dalle case farmaceutiche ed il riassunto delle caratteristiche del prodotto dovranno obbligatoriamente rendere edotto chiunque del rilascio dell’autorizzazione subordinata a condizione sospensiva e dulcis in fundo, l’autorizzazione così rilasciata avrà validità massima di un anno, rinnovabile (fin tanto non verranno esperite tutte le fasi di studio, quindi, nella specie, per Comirnaty fino all’anno 2024 e per Spikevax fino al 2023).

Sui punti che precedono e sui benefici dell’inoculazione di un farmaco impropriamente definito vaccino -per una molteplice serie di motivi, che approfondiremo in altra occasione- occorrerebbe stendere un pietoso velo: è dato empirico, noto alla stragrande maggioranza della popolazione “mondiale” come Comirnaty e Spikevax, in dosi omologhe o etereloghe, poco importa, non solo non prevengano la malattia, ma neppure proteggano dalle forme più severe della medesima COVID-19.

A tacere per ora, giacché argomentazione complessa da approfondire più avanti, delle mancate terapie domiciliari, va ribadito che, al netto dell’inefficacia del prodotto ai fini prefissati e desiderati da case produttrici e governo nazionale, i benefici, risibilissimi e solo in minima parte concretamente realizzabili, sono superati di gran lunga dai potenziali e purtroppo reali effetti avversi: le così definite conseguenze nefaste e sistemiche, che il c.d. vaccino produce agli organi vitali del soggetto cui è stato inoculato. In particolare, risultano segnatamente interessati: il cuore ed i vasi sanguigni, con produzione di peri-miocarditi, infarti del miocardio e trombosi di diversi distretti, nonché del sistema nervoso. Mentre il probabile abbattimento delle difese immunitarie sarebbe responsabile dei moltissimi casi di Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio) riscontrati nei vaccinati (per inciso: avrete notato che da una manciata di mesi si assiste alla pubblicità -sui canali televisivi di Stato- di un vaccino apposito contro il fuoco di Sant’Antonio; recita un proverbio: “ a pensar male si fa peccato ma a volte ci si piglia…”). La riduzione dell’immunità c.d. “innata” non può escludersi sia addirittura foriera della riaccensione di malattie tumorali, che precedentemente erano tenute sotto controllo (c.d.“slatentizzazione”).

Giova ribadire, peraltro, come “gli studi in corso” (rectius, farmacovigilanza attiva), che la norma anzi richiamata, al punto 5 impone, ai fini del rilascio e della permanenza dell’autorizzazione condizionata, non siano trasparenti, né verificabili. Nessun ricercatore o scienziato che ne abbia fatto richiesta è stato reso edotto degli esiti di detti doverosi approfondimenti empirici e scientifici e, ciò nonostante, il prodotto c.d. vaccino è stato autorizzato e persino consigliato ai minori, dai 5 ai 18 anni ed alle donne gravide ed in fase di allattamento (per inciso, è sufficiente leggere le schede tecniche dei “vaccini” SpikeVax e Comirnaty, allegate anche alle circolari del Ministero della Salute, per verificare come si sia proceduto senza dovuta prudenza a vaccinare le donne gravide nonostante sia riportato che “i dati relativi all’uso del vaccino in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi…”: studi limitati e studi sugli animali! Occorre aggiungere altro?!).

In sostanza e nella totale assenza di studi di genotossicità e cancerogenicità, si è indotta la popolazione, in gran parte sana (e comunque sui fragili non vi era stata alcuna sperimentazione, si badi bene, che potesse tener conto delle interazioni del cd. vaccino con altri farmaci in corso d’assunzione né con altre comorbilità!) alla somministrazione di un farmaco, che potrebbe addirittura interferire col genoma delle cellule riceventi, atteso che la parte genetica dei vaccini, che inducono alla produzione di proteina Spike può trascriversi inversamente nel DNA umano, fino a produrre effetti imprevedibili (cd. trascrittasi inversa, che pure è stata dimostrata, da uno studio svedese, sulle cellule epatiche https://comedonchisciotte.org/dimostrata-la-trascrittasi-

inversa-cn-il-vaccino-pfizer-seri-interrogativi-sulla-genotossicita/                 ed                    anche:

https://t.me/PaoloBellavite/3281

Gli enti autorizzati in via condizionata, per giunta, hanno inteso inopinatamente e con una prosaica giustificazione (motivi “etici”) sottoporre ad inoculo del prodotto vaccinale pure il c.d. “gruppo di controllo”, cui era stato somministrato in doppio cieco (quindi ad insaputa di “inoculato” e medico vaccinatore) il “placebo”.

A questa stregua, purtroppo, non sussistono termini di confronto, atti a verificare e monitorare (il c.d. “follow up”) l’insorgenza e l’incidenza di patologie di qualsivoglia tipo e grado (pure la covid-19) e la loro intensità e virulenza nel gruppo dei vaccinati ed in quello dei “non realmente” vaccinati.

A nulla sinora sono valsi i FOIA e le varie istanze di accesso a detti presunti studi -che avrebbero dovuto essere condotti dai “titolari delle autorizzazioni condizionate”- presentati da volenterose associazioni di categoria e da autorevoli Medici ed Avvocati, in prima linea, il cui unico fine è quello di far emergere la verità in tutta la sua pienezza dirompente, fosse anche quella più cruda ed agghiacciante, pur di rendere finalmente consapevole la popolazione tutta.

L’agenzia del farmaco europea (EMA) e la nostra AIFA hanno opposto un secco rifiuto all’ostensione delle relazioni intermedie e degli PSUR (Periodic Safety Update Report) – Rapporto Periodico di Aggiornamento sulla Sicurezza – che costituisce una valutazione periodica del rapporto beneficio-rischio di un medicinale e fornisce un’analisi della sua sicurezza ed efficacia durante il suo ciclo di vita.

Parrebbe che EMA abbia addirittura decretato, in modo alquanto specioso, che sia contrario all’interesse pubblico e/o sia soggetto a segreto militare (secretazione) il dato periodico sull’efficacia del prodotto che, come anzi esposto ed imposto dall’art. 14bis del regolamento (CE) n. 726/2004, costituisce la condizione minima per la permanenza dell’autorizzazione condizionata.

A chiusa -trattandosi di concetto di primaria importanza, ai fini della valutazione di benefici e rischi dell’inoculazione del prodotto de quo– occorre sottolineare che le varianti, prodotte dai vaccinati medesimi (Dott. Ricciardi docet all’uopo, ma pure il Prof. Bizzarri ha approfondito la tematica), sono fortunatamente e gradualmente sempre meno virulente, rispetto all’originario ceppo di Wuhan. Per contro, il rischio di contrarre patologie invalidanti, in correlazione alla somministrazione del farmaco sperimentale, è di gran lunga superiore a quello di contrarre la malattia covid-19, con effetti nefasti sulla propria salute.

E così, al netto del fatto che è ormai notorio che la covid avrebbe potuto essere curata a domicilio con antinfiammatori, riducendo per ciò stesso l’ospedalizzazione del 90%, mentre –ahinoi!- il prodotto sperimentale viene ulteriormente consigliato persino ai minori, se non addirittura reiteratamente imposto ai sanitari da quasi due anni.

L’auspicio è che si trovi un “giudice a Roma”, in alternativa all’omologo berlinese di brechtiana memoria e che si dia finalmente il via al più grande processo per “crimini contro l’umanità”, dopo Norimberga.

Ad maiora…

Per Associazione Arbitrium

Avv. Valeria Panetta


“Arbitrium è una associazione no-profit aperta a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Nasce con lo scopo di difendere i diritti inviolabili dell’uomo da ogni imposizione, discriminazione, condizionamento, contrario alla realizzazione del pieno diritto di eguaglianza costituzionalmente garantito. Ha lo scopo di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo nel pieno rispetto della persona umana (Art. 32 della Costituzione) e tutelare l’individuo da qualunque imposizione, esclusione, limitazione, condizionamento, soggezione, obbligo e ricatto. L’obbiettivo primario è la salvaguardia della libertà di scelta di ogni persona in campo sanitario e la parità di trattamento in ogni aspetto della vita umana: lavorativa, dell’istruzione, del tempo libero e della vita sociale.

-Avv. Valeria Panetta, avvocato del Foro di Milano, Vicepresidente dell’associazione Arbitrium”

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