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Verbali per infrazioni covid

Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministratio D.L. 25 marzo 2020 n.19

Tabella dei contenuti

Multe o verbali?

Per prima cosa vorrei invitarvi a non avere paura.

Un verbale consiste nel ”processo verbale” che le forze dell’ordine eseguono in base alle leggi, ma la multa deve essere emessa dal prefetto.

Ed infatti, si può presentare opposizione al prefetto entro 30 giorni dal verbale, o dalla notifica, se non rilasciato immediatamente.

Ed i prefetti si sono ben guardati dal convalidare i verbali effettuati negli ultimi tre anni per le disposizioni pandemiche!

Infatti, questi verbali sono illegittimi, perché si fondano su normative che devono essere disapplicate dalla magistratura.

In questa circostanza, tutta la produzione di decreti legge, più o meno convertiti in legge, è assolutamente in contrasto con molte leggi di rango superiore.

L’eventuale pagamento equivale ad una ammissione di colpevolezza, un consenso all’abuso subito in violazione di diritti garantiti dalla Costituzione.

Infatti andremo a contestare e a contro denunciare con un documento che riprende, fin dal principio, tutte le gravi violazioni di legge che si sono succedute con il pretesto dell’emergenza “sanitaria”.

Ma, in ogni caso è meglio prevenire che curare…

Strumenti

Con questo documento potrete dissuadere la maggior parte delle persone che vogliono chiedervi di esibire una certificazione sanitaria, come il green pass, mai del tutto abolito fino ad oggi.

Questo è un documento da completare con le proprie generalità, con gli estremi del verbale e della eventuale notifica a casa.

Dovrete anche scrivere due parole sul motivo per il quale ritenete inopportuna la sanzione che avete ricevuto.

Per esempio:

“non portavo il dispositivo di protezione delle vie respiratorie ma mantenevo la distanza, come previsto dal DPCM del 2 marzo 2021.

A tal proposito riporto testualmente i primi due commi del primo articolo:

Art. 1  
Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di distanziamento 
 
  1. E' fatto  obbligo  sull'intero  territorio  nazionale  di  avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. 
  2. Non vi è obbligo di  indossare  il  dispositivo  di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei  luoghi  o per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in modo  continuativo l'isolamento da persone non conviventi. 
Sono  fatti  salvi,  in  ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio  previsti  per  le attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. “

Oppure, se il verbale riguarda la mancata esibizione del “certificato verde”, potete obbiettare che la persona che ve lo ha richiesto non possedeva titolo per richiedere l’esibizione di una certificazione sanitaria.

Un altro esempio

Questo è un esempio di documento personalizzato per contestare un verbale per mancata esibizione della certificazione verde,

in formato DOCX modificabile

e in formato PDF più facilmente leggibile.

Ovviamente, se volete usarlo, controllate che i dati siano corretti per il vostro caso…

Quest’altro esempio riguarda la contestazione che hanno fatto in un bar, peraltro in orario di chiusura.

di nuovo in DOCX

e in PDF

E così via; scrivete qualcosa di adatto alla singola contestazione che vi hanno fatto.

Ma non è questa la parte importante.

Nelle pagine seguenti, porterete all’attenzione del prefetto o della procura i gravissimi reati commessi dal governo.

Di fronte a tali denunce, il prefetto ha l’obbligo di procedere di ufficio per indagare la fondatezza o meno di tali affermazioni.

E sa benissimo che sono più che fondate.

Se il prefetto dovesse confermare la vostra sanzione amministrativa, potrete quindi denunciarlo per omissione di atti di ufficio.

Un reato gravissimo, anche in considerazione della gravità dei reati sui quali non ha indagato.

La mia esperienza personale è che ho denunciato, in questo modo, 6 verbali miei e 2 di mio figlio.

Avrei dovuto ricevere il settimo, ma non mi è mai arrivato.

Evidentemente, di fronte ad una reazione così decisa, hanno preferito evitare…



Di fronte alle forze dell’ordine

Dunque, ritorniamo all’incontro con le forze dell’ordine.

Vi chiederanno di identificarvi, e dovrete farlo.

Potrebbe bastare declinare le proprie generalità, ma in tal caso potrebbero portarvi in questura per accertamenti.

Quindi è meglio esibire un documento.

Infatti, l’art 651 del codice penale recita:

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.”

Sapete già che non dovete mai firmare nulla, vero?

La firma significa il consenso al verbale.

Noi il verbale lo riceviamo in modo passivo, senza dargli valore con il nostro consenso.


Per fare la contestazione, dovrete stampare il documento che avrete opportunamente modificato.

Poi aggiungete fotocopia del documento di identità, del verbale e dell’eventuale notifica a casa..
Fate due copie del tutto e andate in prefettura.

Lasciate una copia all’ufficio protocollo, e vi fate timbrare l’altra come ricevuta.
Così siete al riparo dalla multa.

Se volete fare di più,

fate altre due copie e andate anche in Procura per la denuncia.
In tal caso ci vuole una marca da bollo da 4 euro e spicci.

In base all’art 28 della Costituzione, gli agenti che lo hanno firmato sono personalmente responsabili della violazione dei vostri diritti.


Tutto questo è fai – da – te, senza bisogno di ricorrere ad un avvocato.

Ricapitoliamo

Quindi:

Nel momento in cui qualche solerte tutore dell’ordine (!) vi chiede un documento e vi scrive un verbale, non opponete alcuna resistenza.
Vi sta facendo un favore.
Sta auto dichiarando di aver commesso un abuso di potere.
Non firmate il verbale, non ritiratelo e fatelo arrivare a casa vostra.

Riferimenti normativi

In base all’ Art.414 del c. p., Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell’ art. 85 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), non si impone l’ uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherina) né all’aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.

Lo stato di emergenza è stato “ANNULLATO” retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020

IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL’ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA:

ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM a partire dal 31-01-2020,

ILLEGITTIMO LO STATO DI EMERGENZA nel metodo e nel merito

NULLIFICABILI TUTTI GLI ATTI da essi scaturiti!


A seguito delle udienze,

concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE, NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SARS-COV2, che causa la malattia nota come COVID-19.

Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”.

INOLTRE:

LA SENTENZA 308/1990 della CORTE COSTITUZIONALE

Cita quanto segue:
“Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo”

ALTRI MOTIVI DI ILLECITO,

RELATIVI AI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica o FFP2):

– PROCURATO ALLARME, Art.658 del codice penale
– TRUFFA AGGRAVATA, Art.640 del codice penale
– ABUSO DI AUTORITA’ , Art. 608 del codice penale
– VIOLENZA PRIVATA, Art. 610 del codice penale
– VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, Art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78
– VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO, Art. 5
– VIOLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, Art.3
A proposito di zone rosse,

Una importante sentenza la potete trovare qui:

https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-reggio-emilia-27-01-2021-sentenza-n-54/



Green pass e obbligo vaccinale

Comunque non pagare, fare ricorso.

Poiché la sanzione scaturisce da una verifica di dati personali (nome, cognome e data di nascita) da parte di soggetti non autorizzati e utilizzati per fini diversi da quelli strettamente sanitari, vi è un abuso evidente e una violazione di legge sulla privacy.


Più precisamente, il paziente, al momento della vaccinazione, firma un documento che, rinviando al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, non consente la divulgazione dei propri dati al di fuori dei confini strettamente sanitari.

Poiché i dati raccolti a fini specifici sanitari vengono utilizzati per scopi amministrativi e di controllo anagrafico, tutte le sanzioni derivanti sono annullabili se impugnate in tribunale.

Si profila, così, un gran lavoro inutile per le forze dell’ordine chiamate a redigere verbali. Come è stato lo scorso anno con le multe comminate a seguito di false autocertificazioni sugli spostamenti, nonché un intasamento, nei mesi a venire, dei procedimenti giudiziari con conseguente rallentamento dell’attività ordinaria per cause che meritano più attenzione.

https://www.investireoggi.it/fisco/multe-green-pass-sono-illegittime-e-annullabili-si-viola-la-privacy/

Il panorama italiano oggi è che lo Stato vede e può tutto, e che non c’è più alcuna barriera legale tra la comunicazione e diffusione di dati tra enti e istituzioni.

Grazie al Decreto Capienze (DL 139/2021), che a ottobre 2021 ha inaspettatamente riformato il Codice Privacy italiano (pubblicato nella notte – perfino retrodatandolo) il Ministero della salute è oggi autorizzato a incrociare dati, anche non relativi alla salute per finalità di programmazione tecnico-sanitaria e per il conseguimento della missione 6 del PNRR.

Ma lo stesso può dirsi per le altre amministrazioni pubbliche, che potranno trattare e incrociare anche dati relativi alla salute, grazie alla modifica dell’art. 2-sexies del Codice Privacy.

Ciliegina sulla torta:

la stessa prerogativa è stata estesa alle forze armate per finalità di sicurezza pubblica.

Cosa manca per trasformare il Green Pass in un vero e proprio sistema di punteggio sociale? A ben vedere, niente.

Se ci fosse la volontà politica (leggi: consenso da parte della popolazione) sarebbe possibile anche già da domani.

E quindi? – E quindi, la notizia dell’Agenzia delle Entrate che sanzionerà in caso di violazione dell’obbligo vaccinale si porta dietro tutta una serie di considerazioni che vanno ben oltre il caso specifico.

Ad aver bisogno dell’obbligo vaccinale è stata in realtà la lobby della digitalizzazione, dove un importante peso lo hanno gli interessi della Lega (Giorgetti), oltre che quelli della famiglia Berlusconi.

Affidando ufficialmente all’Agenzia delle Entrate la caccia ai renitenti al siero e la relativa sanzione pecuniaria, di fatto la gestione del Green pass viene trasferita al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che d’ora in poi avrà in ostaggio i conti correnti dei contribuenti, potendo impedire loro persino l’accesso alle banche.

In realtà…

Il Green pass è stato sin dall’inizio sotto la gestione del Ministero dell’Economia che lo controlla attraverso la SOGEI, la società di gestione dei servizi informatici di proprietà del Tesoro, la cui piattaforma è una formalizzazione del patto con l’IBM, stipulato ancora nel 2006 da Brunetta per conto del governo Berlusconi.

In realtà il DL 1/2022 legalizza a posteriori questo abuso, il cui terreno però è stato preparato dal DL 139/2021 nominato Capienze, che riforma il Codice della Privacy, permettendo alla PA di trattare i dati personali in modo arbitrario e totalmente autoritario, scavalcando le farraginose leggi sulla privacy senza alcun dibattito politico parlamentare.

(Nota: ricordo che i DL, per essere legittimi, devono rispettare le leggi superiori. La Costituzione stabilisce una netta separazione tra potere legislativo, affidato al Parlamento, e potere esecutivo al Governo. Un abuso dello strumento della decretazione costituisce una EVERSIONE DELL’ORDINE COSTITUZIONALE.)

In base al DL Capienze ogni pubblico ministero è autorizzato a incrociare dati relativi al Ministero della salute, e viceversa, in un quadro informatico dove i dati rimbalzano da un ente all’altro, creando un database sempre più centrale e verticalizzato.

Digitalizzazione

Questo processo tecnico/giuridico, che sostanzialmente è la digitalizzazione della PA, non è iniziato con il Green pass, bensì con la fatturazione elettronica, e fa immaginare facilmente il passaggio verso un sistema di punteggio sociale (social scoring), dove l’accesso a beni e servizi esistenziali sarà costantemente subordinato al possesso di determinati requisiti.

E tali requisiti potranno essere stabiliti in maniera totalmente arbitraria.

Astutamente, la sanzione di soli 100 euro per gli over 50 è stata congegnata per favorire la “trasgressione” e, nel contempo, per scoraggiare ricorsi giudiziari che sarebbero più costosi per i cittadini.

Il governo spera che non tutti capiscano che la sanzione in mancanza di reato (vista la natura passiva del comportamento sanzionato) rischia di diventare in un prossimo momento un grattacapo insostenibile anche per costituzionalisti alla Zagrebelsky, abili in arrampicate interpretative.

Ma con questa sanzione il governo spera oltre tutto di gettare polvere negli occhi dell’opinione pubblica soggiogata dalla vaccinolatria, che sarà contenta di potersi indignare e di invocare provvedimenti forcaioli e perfino il carcere per i no vax, tralasciando il nocciolo del problema, ossia la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di usare il lasciapassare come strumento di ricatto verso chiunque.

Del resto l’incitamento all’odio è la principale arma di distrazione di massa, un modo per abbassare drasticamente il livello della discussione e far oscurare i dettagli più importanti.

Dunque, al momento presente non bisogna farsi illusioni.

Il pericolo della torsione autoritaria delle istituzioni e’ ben presente, per nulla scongiurato.

Chiosa

Occorre continuare ad opporsi con forza, anche alla luce degli effetti avversi dei sieri, ormai innegabili, e delle evidenze sulla gestione politica della pandemia, che risultano agli atti della procura di Bergamo.

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