L’Ordinanza 2323/2025
Con l’Ordinanza n. 2323/2025, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha accolto l’appello cautelare proposto dalle nostre assistite, Guangzhouchangshunmaoyiyouxiangongsi ed altre, avverso l’Ordinanza del 22 maggio 2025, n. 2857, resa dal Tar Lazio, Sez. II, nell’ambito del giudizio avente numero di R.G. n. 5289/2025, instaurato dalle medesime Società per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, e/o accertamento e declaratoria di nullità, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 178713 del 14 aprile 2025.
Motivazione dell’Ordinanza
L’Ordinanza è stata adottata sul presupposto che le “esigenze cautelari degli appellanti non possano che essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di primo grado e ciò in ragione della peculiare natura del provvedimento impugnato, del dato primario di riferimento e per la valutazione dei correlati dubbi di costituzionalità che gli stessi appellanti pongono a base delle proprie doglianze”.
Trattasi, come è evidente, di circostanze che non potranno che essere approfondite e discusse nell’ambito dell’Udienza di merito del Giudizio di primo grado, la cui fissazione è (e deve essere) imminente. Di qui, nelle more della celebrazione della menzionata Udienza pubblica, il Consiglio di Stato ha rilevato il fumus e forieri dei possibili danni di cui il medesimo Giudice di secondo grado ha riscontrato il periculum, consentendo alle Società di continuare ad operare nel mercato de quo secondo il previgente regime.
Dettagli del Decreto Ministeriale
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13 dicembre 2024, n. 292, recante “Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie”, è stato imposto ai “soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono agli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, di prestare “in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni … in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di euro 50.000,00” (di seguito, “Decreto”; cfr. l’art. 1 del Decreto).
Condizioni per l’Iscrizione al VIES
Secondo quanto stabilito dal Decreto: i. tale garanzia costituisce “condizione necessaria per l’iscrizione della partita IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES)”; ii. le modalità operative di rilascio di detta garanzia sarebbero state definite con uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; iii. coloro che, alla data di pubblicazione di tale provvedimento, risultino già inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, devono rilasciare detta garanzia “entro sessanta giorni, decorrenti dalla medesima data … a pena di esclusione dalla citata banca dati” (i.e. il VIES).
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sopra menzionato, è stato pubblicato il 14 aprile 2025, con prot. n. 178713, con l’effetto che, per poter svolgere operazioni intracomunitarie, ai fini dell’iscrizione e/o del mantenimento dell’iscrizione al VIES, detti soggetti devono prestare la garanzia in questione.
Obiettivi della Riforma Fiscale
Il Decreto è stato adottato in ragione delle disposizioni contenute nella Legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata attribuita al Governo la delega per la c.d. “Riforma Fiscale”; la delega è stata esercitata dal Governo con l’emanazione, per quanto di interesse, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con il quale sono state apportate talune modificazioni al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’obiettivo della suindicata Legge-delega è, in particolare, quello di prevenire il rischio di evasione proprio del c.d. “Regime 42”, ossia della procedura doganale che permette l’immissione in libera pratica, in sospensione da IVA, al momento dell’importazione nell’Unione Europea, di beni che sono oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell’importatore. L’utilizzo fraudolento di tale Regime rappresenta, infatti, uno dei principali meccanismi di evasione fiscale condotta a danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, che si verifica nel momento in cui le merci circolanti nell’ambito del medesimo Regime rimangono definitivamente nel territorio dello Stato membro di introduzione, senza mai essere trasportate nello Stato membro di dichiarata immissione in consumo, oppure quando, pur arrivandovi, l’operatore riesce a sottrarsi al pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione.
Rischio di Evasione Fiscale
In tale contesto, la riscossione dell’IVA è affidata alle Autorità dello Stato membro di immissione in consumo delle merci, per mezzo del modello di fatturazione elettronica comunemente definito Business to Business (B2B). Tale rischio di evasione non si configura nelle ipotesi in cui il modello di fatturazione elettronico non è quello del B2B, bensì del Business to Business to Consumer (B2B2C), proprio di tutte le operazioni di vendita di beni al consumatore finale per il tramite di una interfaccia elettronica – qual è la piattaforma gestita da Amazon – che richiede l’iscrizione al VIES da parte di tutti i venditori.
In tali casi, infatti: i. non è prevista la sospensione dell’IVA all’importazione; ii. l’IVA è assolta secondo le disposizioni proprie dello Stato membro in cui l’operazione si conclude, ma sono i gestori di dette interfacce elettroniche (quale Amazon, appunto) che assolvono l’IVA, nella qualità di venditori presunti.
Impatti sull’E-commerce
Nonostante il rischio di evasione non si configuri per tale modello di business, il Decreto ed il provvedimento dell’AdE si applicano indistintamente a tutti coloro che devono comunque essere iscritti al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie. L’indiscriminata applicazione della disciplina contenuta nel Decreto e nel provvedimento dell’AdE a tutti gli operatori economici che effettuano operazioni intracomunitarie potrebbe indurre gli operatori che non abbiano le capacità economiche di sostenere detta garanzia ad abbandonare il mercato dell’e-commerce e, in particolare, la piattaforma Amazon per le loro transazioni in Italia, ciò a maggior ragione ove si consideri che l’importo minimo della garanzia (Euro 50.000,00) è stato individuato in misura fissa e non parametrata a criteri che tengano conto della natura, dell’attività e del volume d’affari delle società.
A ciò si aggiunga che: i. la Legge-delega non attribuisce al Governo il potere, esercitato con l’adozione del D.Lgs. n. 13/2024, di introdurre l’obbligo di prestare una garanzia ai fini dell’inclusione nell’Archivio VIES in capo ai soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie; ii. siffatto obbligo non risulta essere stato introdotto da altri Paesi europei.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, può risultare utile evidenziare che gli operatori con base nella Repubblica Popolare Cinese che utilizzano l’interfaccia elettronica di Amazon per le loro operazioni di vendita nel territorio della Unione Europea costituiscono circa il 50% degli utilizzatori (lato vendita) della piattaforma, con la conseguenza che il loro allontanamento dal territorio italiano potrebbe causare gravi perdite al Gestore della piattaforma, agli utenti (lato acquisto) consumatori in Italia ed all’Erario, posto il venir meno di un consistente flusso di pagamenti a titolo di IVA.
